domenica 17 marzo 2013

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Per interventi di riqualificazione energetica si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle riportate nell'allegato C del decreto del Ministro dell.Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 e successiveintegrazioni.

La categoria degli interventi di riqualificazione energetica comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

L'intervento, infatti, è definito in funzione del risultato da conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.
Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.

Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui l'edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.

Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, la sostituzione o l.installazione di
impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione,
con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli
impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione
non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.


ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio.
Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure e metodologie di cui all.articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente
alla data dell.8 ottobre 2005.
In assenza delle citate procedure, dopo l'esecuzione dei lavori può essere prodotto l'attestato di qualificazione energetica. In sostituzione di quello di certificazione energetica. Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell'allegato A del decreto attuativo  ed asseverato da un tecnico abilitato.
Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con la metodologia semplificata riportata dall'allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi.