LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO
ENERGETICO
Per interventi di riqualificazione energetica
si intendono quelli che permettono il raggiungimento di un indice di
prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il
20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle riportate nell'allegato C del
decreto del Ministro dell.Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007 e
successiveintegrazioni.
La categoria degli interventi di riqualificazione
energetica comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi,
che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior
efficienza energetica richiesta dalla norma.
L'intervento, infatti, è definito in funzione del
risultato da conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di
energia primaria per la climatizzazione invernale.
Il fabbisogno annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale rappresenta la quantità di energia primaria
globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti
riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.
Gli indici che misurano il risparmio energetico
sono elaborati in funzione della categoria in cui l'edificio è classificato
(residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del
rapporto di forma che lo stesso presenta.
Ad esempio, rientrano in questa tipologia di
interventi, la sostituzione o l.installazione di
impianti di climatizzazione invernale anche con
generatori di calore non a condensazione,
con pompe di calore, con scambiatori per
teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli
impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli
impianti geotermici e gli interventi di coibentazione
non aventi le caratteristiche previste per gli
altri interventi agevolati.
ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Comprende i dati relativi all'efficienza
energetica propri dell'edificio.
Per gli
interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2008, l'attestato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è
prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, utilizzando le
procedure e metodologie di cui all.articolo 6, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome
di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio
regolamento antecedente
alla data dell.8 ottobre 2005.
In assenza delle citate procedure, dopo
l'esecuzione dei lavori può essere prodotto l'attestato di qualificazione
energetica. In sostituzione di quello di certificazione energetica. Il
certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato
nell'allegato A del decreto attuativo ed
asseverato da un tecnico abilitato.
Gli indici di prestazione energetica, oggetto
della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti, con
la metodologia semplificata riportata dall'allegato B (o allegato G) dei
decreti attuativi.